UNA INCLUSIVA SOSTENIBILE TECNOLOGICA

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE – STATUTO

ASSOCIAZIONE “Trieste venti30”
Aggiornamento 15 Gennaio 2021

ART. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione “Trieste venti30”.
ART. 2 – SEDE LEGALE
L’Associazione ha sede legale a Trieste.
ART. 3 – SCOPO
L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone:
di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e culturale di Trieste e dei Comuni limitrofi;
di approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende lo sviluppo e il progresso del territorio in campo economico, scientifico, sociale e culturale, con rigore scientifico;
di promuovere studi, ricerche, programmi, convegni e iniziative che abbiano per oggetto problemi e temi programmatici di Trieste, dell’area metropolitana e del Porto;
di promuovere, diffondere e sostenere iniziative, dibattiti, analisi e sperimentazioni in campo educativo, per consentire un rapporto stretto, interdisciplinare e moderno fra il sistema scolastico, l’università e il sistema della ricerca e delle imprese sul territorio;
di contribuire alla comprensione dei cambiamenti della società e delle dinamiche territoriali, anche con azioni e iniziative politiche e di advocacy a sostegno della crescita e dello sviluppo, rivolgendosi in particolare ai giovani e dialogando con le istituzioni e le forze politiche ed economiche;
di impiegare le conoscenze e le competenze degli associati quali mezzi di iniziativa politica ed amministrativa, da attuare mediante convegni e pubblicazioni, proposte legislative, regolamentari e referendarie, azioni innanzi ad autorità e organi istituzionali nonché mediante ogni altra attività ritenuta utile ai fini perseguiti;
di essere presente sui media locali e nazionali promuovendo essa stessa iniziative editoriali e di comunicazione atte a consolidarne la presenza e a diffondere conoscenze e analisi rigorose;
di promuovere e sostenere iniziative e politiche di solidarietà ed equità quale fattore decisivo, insieme alla scuola e all’università, per la coesione sociale e per la valorizzazione degli individui, anche dialogando con il terzo settore;
di offrire spunti di riflessione e proposte, approfondite e rigorose, su temi che riguardano lo sviluppo del territorio, svolgendo funzioni di controllo e stimolo delle politiche locali;
di promuovere e sostenere iniziative di fundraising e reti sociali e collaborative a sostegno di iniziative proprie o di soggetti terzi di cui se ne condividano lo spirito e gli obiettivi, con responsabilità e spirito di servizio;
di promuovere e sostenere, in tutte le sedi, una cultura della pianificazione e della misurazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio, con rigore e senso di responsabilità;
di promuovere e sostenere in tutte le sedi la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica e sociale;
di promuove e sostenere iniziative volte alla formazione e al consolidamento della nuova classe politica e dirigente sul territorio.
In particolare l’Associazione si impegna affinché, alle elezioni amministrative aventi diretto riflesso su Trieste e i Comuni limitrofi, le amministrazioni locali, superando ogni divisione fra i partiti, nello spirito di un rinnovato civismo si impegnino a loro volte per:
il sostegno al Porto e all’intera piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia nel contesto internazionale su cui essi si affacciano, fornendo ogni cooperazione, adottando gli atti amministrativi necessari e utili alla piena realizzazione delle prerogative di Porto Franco Internazionale, orientate all’import/export nonché alle attività industriali, direzionali e formative;
iniziative di carattere politico e amministrativo nei confronti del Governo, del Parlamento e dell’Agenzia delle Dogane per l’emanazione di quei provvedimenti che consentano le attività di trasformazione produttiva in regime extradoganale;
concorrere nell’identificazione delle attività a carattere bancario, finanziario e assicurativo che possano essere attuate nel Porto Franco Internazionale del porto di Trieste “secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo” (art. 1.1 All. VIII Memorandum di Londra);
la realizzazione dell’area metropolitana e di un’autonomia differenziata per la cura dello sviluppo strategico dell’area vasta circostante il sistema portuale di Trieste e Monfalcone e il suo immediato retroporto, allo scopo di promuove e gestire in modo integrati i relativi servizi, infrastrutture, comunicazione e relazioni istituzionali;
la ripresa della riqualificazione del porto vecchio.
la realizzazione di progetti sviluppati con il concorso dell’Università di Trieste e degli enti di ricerca dislocati sul nostro territorio, aventi ad oggetto la tutela dell’ambiente e della salute, la green economy e la valorizzazione del territorio carsico e del mare, da finanziare anche grazie al ricorso a fondi europei;
il rafforzamento delle ricadute sul territorio del carattere internazionale degli istituti di ricerca e di alta formazione scientifica presenti in città nonché un rinnovato impegno per il sostegno alle istituzioni culturali.
Per raggiungere gli scopi statutari l’Associazione può partecipare direttamente alle competizioni elettorali e/o sostenere la presentazione di liste civiche che rispettino i valori fondanti dell’Associazione.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro è vietata anche all’esito dello scioglimento dell’associazione la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo1.
ART. 4 – FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
dalla dotazione iniziale, risultante dall’Atto costitutivo e consistente nelle quote versate dai fondatori;
dalle quote versate annualmente dagli associati;
dai contributi versati da terzi con o senza destinazione espressa, ovvero deliberata dal Consiglio direttivo;
da quant’altro acquisito dall’Associazione a qualsiasi titolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
Per sostenere i costi di esercizio dell’attività, l’Associazione si avvale di tale fondo, ferma restando la concorrente personale e solidale responsabilità di coloro che hanno agito in suo nome e per suo conto.
ART. 5 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI, LORO RECESSO ED ESCLUSIONE
Ogni cittadino che abbia compiuto il sedicesimo anno di età può aderire all’Associazione. Con la sottoscrizione della domanda di adesione il socio accetta il presente statuto e si impegna ad agire per realizzarlo.
Al momento dell’ammissione, a ciascuno degli associati viene fornito il testo dello Statuto e attribuita la qualità di membro della relativa mailing list, al fine di assicurare una confacente comunicazione interna, anche in vista delle convocazioni a riunioni e ad adunanze.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione degli associati nel relativo libro dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita dall’Assemblea. La qualità di associato è intrasmissibile.
L’elenco dei soci dell’Associazione è pubblico.
La qualità di associato si perde:
per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’Associazione;
per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
per morosità nel pagamento della quota associativa, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto;
per causa di morte.
L’esclusione degli associati è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti, consentendogli facoltà di replica.
La perdita della qualità di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote associative, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno diritto:
di partecipare alle attività dell’Associazione, di intervenire alle adunanze dell’Assemblea, di esprimere il loro voto ai fini delle relative deliberazioni e di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo;
nel rispetto della riservatezza dei dati personali, di accedere agli atti e ai documenti presenti negli archivi dell’Associazione,
e sono tenuti a contribuire al perseguimento dello scopo dell’Associazione, in particolare mediante l’impiego delle proprie competenze.
ART. 7 – ORGANIZZAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea,
alla quale partecipano tutti gli associati, avente funzioni di pianificazione e di controllo dell’attività dell’Associazione;
il Consiglio direttivo,
avente funzioni di attuazione delle deliberazioni assembleari, nonché di direzione e di coordinamento dell’attività dell’Associazione;
Il Presidente,
avente la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; il quale convoca e presiede il Consiglio direttivo, nonché l’Assemblea;
il Tesoriere,
avente funzioni specifiche, esercitate di concerto con il Consiglio direttivo, nell’acquisizione e nella gestione delle risorse, nonché di rilevamento e di rendiconto dei movimenti economici e finanziari dell’Associazione.
ART. 8 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati e ha potere deliberativo in merito a qualunque tema di interesse dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata, anche in luogo diverso da quello nel quale l’Associazione ha sede, ogni volta che se ne rendano necessarie deliberazioni.
Entro il mese di gennaio di ciascun anno, l’Assemblea è comunque convocata a un’adunanza da tenersi entro il successivo mese di febbraio, per deliberare in merito:
alla valutazione dell’attività politica svolta nell’anno solare precedente e alla definizione delle linee programmatiche dell’attività politica che verrà svolta in quello iniziato, nonché di eventuali specifiche iniziative;
al bilancio dell’esercizio economico e finanziario dell’anno solare precedente e alla definizione delle linee programmatiche dell’esercizio economico e finanziario di quello iniziato;
alla nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Tesoriere;
all’entità delle quote dovute annualmente dagli associati;
all’eventuale introduzione di particolari categorie di associati sostenitori, o di altre;
a eventuali richieste agli associati aventi a oggetto contributi straordinari.
L’Assemblea è convocata con avviso inviato agli associati, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria da essi comunicato al momento dell’ammissione all’Associazione e almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, che ne contenga la data, l’ora e il luogo, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti all’adunanza, in mancanza di formale convocazione, se all’adunanza sono presenti tutti gli associati.
Alle adunanze dell’Assemblea, gli associati possono farsi rappresentare da altri associati.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, quali non sono considerati gli astenuti, fatta eccezione per:
la modificazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del residuo fondo comune;
temi in merito ai quali l’Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è costituito da almeno tre e non più di undici eletti dall’Assemblea convocata all’adunanza annuale, i quali rimangono in carica fino a dimissioni, revoca o scadenza alla seconda adunanza annuale dell’Assemblea successiva a quella in cui sono stati eletti.
In alternativa all’elezione da parte dell’Assemblea convocata all’adunanza annuale o espressamente, i membri in carica del Consiglio direttivo possono, con delibera unanime, cooptare terzi.
L’ufficio dei membri del Consiglio direttivo cooptati o eletti non ordinariamente cessa insieme a quello degli altri.
Compete al Consiglio direttivo:
deliberare riguardo all’ammissione all’Associazione di chi ne faccia richiesta, con discrezionalità esercitata nel rispetto dello scopo dell’Associazione;
organizzare l’attività dei propri membri e degli altri associati, delegando loro attività volte al perseguimento dello scopo dell’Associazione;
acquisire e gestire, di concerto con il Tesoriere, le risorse liquide necessarie al perseguimento dello scopo dell’Associazione;
approntare ed esporre all’Assemblea, convocata all’adunanza annuale, la relazione inerente all’attività svolta nell’anno solare precedente e alla definizione delle linee programmatiche dell’attività da svolgere in quello iniziato, nonché l’assunzione di eventuali specifiche iniziative;
attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
provvedere all’efficienza delle comunicazioni degli associati tra di loro e con l’Associazione, nonché tra l’Associazione e ambiti esterni a essa;
stabilire e modificare l’indirizzo della sede legale dell’Associazione, istituire in Italia o all’estero sedi operative secondarie ritenute utili al perseguimento dello scopo dell’Associazione, stabilire e modificare gli indirizzi di tali sedi e sopprimerle;
tenere e aggiornare
– il libro degli associati;
– il libro dei verbali delle adunanze dell’Assemblea;
– il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
deliberare l’adesione dell’Associazione ad associazioni che perseguano scopi affini, salva la ratifica dell’Assemblea;
svolgere tutte le attività dell’Associazione non statutariamente attribuite all’Assemblea.
Il Consiglio direttivo è convocato con avviso inviato da uno dei membri agli altri, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria da essi comunicato al momento dell’ammissione all’Associazione e almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, che ne contenga la data, l’ora e il luogo, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti alla riunione e, in mancanza di formale convocazione, se alla riunione sono presenti tutti i membri.
Alle riunioni del Consiglio direttivo, i membri non possono farsi rappresentare da terzi.
Il Consiglio direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, quali non sono considerati gli astenuti, se necessario a determinare la maggioranza valendo come doppio il voto del Presidente ovvero, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il voto del più anziano dei membri presenti.
ART. 10 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri e rimane in carica fino a dimissioni, revoca o cessazione dall’ufficio di membro del Consiglio direttivo.
Compete al Presidente:
rappresentare legalmente l’Associazione;
convocare l’Assemblea, definendo gli argomenti da trattare alle adunanze;
presiedere le adunanze dell’Assemblea e nominarne il Segretario;
presiedere le riunioni del Consiglio direttivo e nominarne il Segretario.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio direttivo, le adunanze dell’Assemblea e le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal più anziano dei membri presenti del Consiglio direttivo.
ART. 11 – IL TESORIERE
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea convocata all’adunanza annuale e rimane in carica fino a dimissioni, revoca o scadenza alla seconda adunanza annuale dell’Assemblea successiva a quella in cui è stato eletto.
Compete al Tesoriere:
acquisire e gestire, di concerto con il Consiglio direttivo, le risorse liquide necessarie al perseguimento dello scopo dell’Associazione;
tenere e aggiornare i documenti e i libri contabili dell’Associazione;
preparare la bozza del bilancio inerente all’esercizio economico e finanziario dell’anno solare precedente, nonché la relazione attinente a questa e alla definizione delle linee programmatiche dell’esercizio economico e finanziario di quello iniziato, mettendo l’una e l’altra a disposizione degli associati almeno quindici giorni prima dell’adunanza alla quale l’Assemblea è convocata per deliberare al riguardo.
ART. 12 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE E DELLE RIUNIONI
Qualunque adunanza dell’Assemblea o riunione del Consiglio direttivo può validamente tenersi essendo i partecipanti in luoghi diversi, a condizione che essi possano comunicare in tempo reale e siano identificabili dal Presidente dell’adunanza o della riunione.
In ogni caso, le adunanze dell’Assemblea e le riunioni del Consiglio direttivo si riterranno svolte nei luoghi nei quali sia stato presente il Presidente.
ART.13 – DURATA
L’Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2022, termine da ritenersi prorogato al 31 dicembre di ciascun anno successivo, in assenza di deliberazione contraria adottata dall’Assemblea entro il 31 ottobre dello stesso anno.
ART. 14 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE
Sciolta l’Associazione e compiuta la relativa liquidazione, l’eventuale residuo fondo comune verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, ovvero a enti di pubblica utilità, salve specifiche destinazioni imposte dalla legge.

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